1. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e di pubblicizzare con apposite trasmissioni le opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee.
2. Ciascuna rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione cinematografica nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.
3. Le trasmissioni giornalistiche delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano uno spazio alle informazioni sulla programmazione cinematografica nazionale.
4. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori cinematografici, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del cinema e delle sale cinematografiche, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore, da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti di affollamento di cui all'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione,